Con determinazione dirigenziale n.11 del 29.4.2014
è stato approvato l'Avviso per l'anno 2014 che stabilisce i criteri e
le modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art.40 della
legge regionale 55/2013 e in attuazione di quanto disposto dal Regolamento emanato dal Presidente della Giunta regionale n.2/2014,
pubblicato sul B.U.R.A.T. ordinario n.10 del 12.3.2014 e dall'Atto di
indirizzo approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n.38
del 1.4.2014, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990,
n.241 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto del D.Lgs
n.33/2013
I contributi di cui alla LR 55/2013 per l'anno 2014 sono concessi, nel rispetto del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis, esclusivamente per la realizzazione di eventi di carattere umanitario, culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale senza scopo di lucro ad enti pubblici o provati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all'art.39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.
I contributi di cui alla LR 55/2013 per l'anno 2014 sono concessi, nel rispetto del Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis, esclusivamente per la realizzazione di eventi di carattere umanitario, culturale, sportivo, artistico, scientifico e sociale senza scopo di lucro ad enti pubblici o provati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all'art.39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.